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Restituire le somme corripsondenti all'IVA indebitamente applicata alle imprese e ai cittadini PDF Stampa E-mail
Mercoledì 14 Ottobre 2009 00:00

Alla Presidente

dell'Assemblea legislativa

della Regione Emilia-Romagna

 

 

 

R I S O L U Z I O N E

 

(ai sensi dell’art. 107 del Regolamento)

*   *   §   *   *

Il sottoscritto Roberto Corradi

Consigliere Regionale Lega Nord Padania

 

Premesso che

 

  1. Il d.lgs.22/97, art. 49, ed il relativo regolamento attuativo d.p.r. 158/99, hanno previsto l'introduzione progressiva della T.I.A. (tariffa di igiene ambientale), destinata a sostituire la TARSU (tassa rifiuti solidi urbani).
  2. Il passaggio alla TIA doveva realizzarsi entro il 31 dicembre 2006, ma successive proroghe hanno differito il termine al 31 dicembre 2009.
  3. Diversi Comuni dell’Emilia-Romagna hanno iniziato ad adeguarsi a quanto previsto dalla sopracitata normativa (introducendo la TIA al posto della TARSU), disciplinandone la riscossione con specifici regolamenti.

 

Rilevato che

 

  1. Allo stato attuale la situazione presenta marcate difformità, continuando a convivere il “vecchio” e il nuovo “sistema” (ovvero TARSU e TIA), in attesa che vengano rese attuative anche le disposizioni tariffarie del Codice ambientale
  2.  La principale differenza riguarda il metodo di calcolo dell’onere da porre a carico dei cittadini e delle imprese, che prevede l’utilizzo di dati certi (la superficie dell’immobile) ed altresì di parametri di più difficile verifica (il numero degli occupanti l'immobile, l'effettiva produzione di rifiuti sia in termini quantitativi che qualitativi).

 

 

 

 

  1. Il sistema della TIA, una volta a regime, dovrebbe consentire addebiti più mirati rispetto all’effettivo quantitativo di rifiuti prodotti da famiglie e imprese, con conseguente riduzione degli oneri a carico dei soggetti virtuosi.
  2. Le tariffe e le modalità di applicazione delle stesse  continuano ad essere determinate dai Comuni e dagli Ambiti Territoriali Ottimali  (ATO).
  3. L'ente che gestisce la TIA per conto del Comune emette delle fatture con cadenza annuale o inferiore (trimestrale, semestrale, etc.), comprendenti l’addizionale provinciale del 5 %, l'IVA al 10 % (aliquota iva confermata dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 250/E del 17/6/08, con la quale è stato anche precisato che in caso di rimborso di pagamenti pregressi l'IVA pagata non può essere rimborsata).

 

Considerato che

 

  1. La Corte Costituzionale, con sentenza n.238 del 24 luglio 2009, ha precisato che  la TARSU e la TIA non devono essere soggette ad Iva, perché non rappresentano un servizio dovuto a contratto, ma una tassa.
  2. La citata sentenza chiarisce la dicotomia tra TARSU (tassa) e TIA (tariffa), attribuendo a cittadini ed imprese la possibilità di chiedere il rimborso di quanto indebitamente pagato negli ultimi cinque anni (IVA), termine oltre il quale non è possibile agire per la ripetizione delle somme per intervenuta prescrizione.

 

I M P E G N A     L A     G I U N T A

 

Anche al fine di evitare un notevole contenzioso in materia, a sollecitare i Comuni e le ditte che svolgono attività di raccolta e smaltimento rifiuti (ENIA, HERA, ecc…), che hanno applicato l’IVA agli utenti del servizio smaltimento rifiuti, affinché si attivino per procedere alla restituzione bonaria ai cittadini ed alle imprese delle somme corrispondenti all’IVA indebitamente applicata, eventualmente scalando gli importi dalle future bollette.

Bologna, 14 ottobre 2009

                                                                                                             Consigliere Regionale

                                                                                                        Gruppo Lega Nord Padania

                                      Avv. Roberto Corradi

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