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| Poste Italiane e lavoratori CTD |
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| Giovedì 27 Aprile 2006 01:00 |
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
* * § * *
Il sottoscritto Roberto Corradi, Consigliere Regionale del Gruppo Lega Nord per l’Emilia e la Romagna
PREMESSO CHE
a) La pregressa gestione dei contratti di lavoro a tempo determinato (CTD), da parte della società Poste Italiane S.p.a. nel periodo 1998-2002, ha determinato l’insorgenza di un vasto contenzioso tra la predetta Società ed i lavoratori a CTD.
b) La quasi totalità dei Giudici del lavoro ha accolto i ricorsi presentati dai lavoratori a CTD; rilevando che la società Poste Italiane S.p.a. avrebbe utilizzato in modo improprio lo strumento dei predetti contratti a tempo determinato.
c) La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro -, ha confermato l’accoglimento dei ricorsi presentati dai lavoratori CTD, assunti dalle Poste Italiane S.p.a. in deroga alle prescrizioni di legge (Cassaz. Sez. Lavoro: n. 19695/2003 – n. 3217/2004).
d) A seguito delle numerose sentenze, che condannavano le Poste Italiane S.p.a. ad assumere a tempo indeterminato molti lavoratori precedentemente assunti con CTD; la predetta Società e le organizzazioni sindacali aprivano un confronto, finalizzato ad individuare possibili soluzioni conciliative.
e) In data 13 gennaio 2006, la società Poste Italiane S.p.a. ed i sindacati (SLC–CGIL, SLP-CISL, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-Comunicazioni); stipulavano un accordo sindacale il quale, tra l’altro, prevede:
1) il consolidamento del rapporto di lavoro (per gli ex lavoratori CTD, assunti a tempo indeterminato a seguito delle sentenze di primo grado dei Giudici del lavoro); mediante sottoscrizione, entro sessanta giorni, di un “accordo individuale” con il quale i lavoratori si obbligano ad accettare i termini dell’accordo sindacale.
2) la rinuncia dei lavoratori alle somme versate da Poste Italiane S.p.a. a seguito delle sentenze, a titolo di risarcimento danni e/o per le mensilità retributive per i periodi non lavorati a causa dell’illegittimo licenziamento;
3) il mantenimento delle mansioni e della sede di lavoro, così come discrezionalmente deciso dalla Società all’atto della riammissione del lavoratore ex CTD (riammissione conseguente all’accoglimento del ricorso promosso contro il licenziamento).
f) Per formalizzare l’accordo di cui sopra, i lavoratori sono stati invitati a sottoscrivere un “verbale di conciliazione in sede sindacale” (il cui testo integrale è disponibile presso i siti internet di Poste Italiane S.p.a. e delle varie organizzazioni sindacali).
g) Il verbale di conciliazione di cui sopra, che riprende e precisa i termini dell’accordo 13 gennaio 2006, prevede:
- che il lavoratore rinunci ad ogni pretesa di trasferimento (punto 2);
- che il lavoratore accetti le mansioni e la sede di lavoro assegnatagli dalla Società, con espressa e generale rinuncia ad ogni altro diritto (punto 5).
h) Nel documento “Linee guida operative per l’attuazione dell’Accordo Nazionale 13 gennaio 2006” (visibile sul sito internet di Poste Italiane); si precisa che: “I lavoratori restano consolidati nelle sedi individuate (dalla Società)….. all’atto della riammissione. Analogamente si opererà con riguardo a quelle situazioni particolari quali: maternità, legge n. 104/1992 e patologie di particolare gravità…”.
RILEVATO CHE
- L’accordo sindacale 13 gennaio 2006, il “verbale di conciliazione in sede sindacale”, il documento “Linee guida operative per l’attuazione dell’Accordo Nazionale 13 gennaio 2006”; precludono ai lavoratori disabili la possibilità di avvalersi dei diritti riconosciuti dalla legge n. 104/1992.
- Da informazioni assunte dal sottoscritto Consigliere Regionale, risulterebbe che ai lavoratori interessati dalla vertenza, affetti da disabilità, è stato espressamente riferito che una loro eventuale richiesta di usufruire delle tutele di cui alla legge n. 104/1992, avrebbe determinato il rifiuto della società Poste Italiane S.p.a. a consolidare il loro contratto di lavoro.
INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER CONOSCERE:
1) Se l’accordo sindacale di cui sopra possa rappresentare una violazione dei diritti dei lavoratori disabili.
2) Quanti lavoratori della società Poste Italiane S.p.a (interessati dalla vertenza relativa alla trasformazione dei contratti CTD in contratti a tempo indeterminato), impiegati in Emilia-Romagna ed affetti da disabilità, hanno chiesto i benefici di cui alla legge n. 104/1992.
A) Quali iniziative intenda assumere, al fine di assicurare ai lavoratori disabili (impiegati sul territorio regionale dalla società Poste Italiane S.p.a.), l’effettivo esercizio dei propri diritti.
Bologna, lì 2 marzo 2006
Consigliere Regionale
Lega Nord Emilia e Romagna
Roberto Corradi
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