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Il Gruppo Lega Nord presenta un progetto di legge per l’esposizione del Crocefisso nei locali della Regione PDF Stampa E-mail
Venerdì 08 Aprile 2011 14:17

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA IX LEGISLATURA

 

 

                                                                                Al Presidente

                                                                      Dell'Assemblea Legislativa

                                                                                Matteo Richetti

 

 

 

  

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

 

di iniziativa dei Consiglieri Lega Nord Padania:

 

Cavalli Stefano, Corradi Roberto, Bernardini Manes, Manfredini Mauro

 

 

 

 

avente ad oggetto:

 

 

Esposizione del Crocifisso

negli edifici e nei locali degli immobili regionali.

 

 

 

PRESENTATO IL 08/04/2011

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Relazione

 

Il massimo organo di Giurisdizione Amministrativa, ha più volte affermato che il Crocifisso, indipendentemente dal significato religioso che assume per cattolici, rappresenta storicamente il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, assumendo pertanto a valore universale, indipendente dalla specifica confessione religiosa (Consiglio di Stato, parere n. 63/1998).

Il Consiglio di Stato ha altresì affermato che il Crocifisso non può essere definito un "suppellettile" o un "oggetto di culto", essendo:  "un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili (tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, etc) che hanno un'origine religiosa, ma che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato" (Consiglio di Stato,  sentenza n. 556 del 13 febbraio 2006).

Anche la Suprema Corte ha riconosciuto che i principi del Cristianesimo fanno parte del patrimonio storico del Paese (Corte Costituzionale sentenza n. 389/04).

In una sede non religiosa, quali possono essere i locali degli immobili regionali, il Crocifisso riveste un valore religioso per i cattolici, ma per tutti i cittadini (credenti o non credenti) la sua esposizione richiama, in forma sintetica ed immediatamente percepibile, valori civilmente rilevanti che  stanno alla base ed ispirano il nostro intero ordinamento costituzionale, ovvero il fondamento del nostro convivere civile, "... ed in tal senso il crocifisso – sottolineano ulteriormente i giudici amministrativi   – potrà svolgere, anche in un orizzonte laico, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica, altamente educativa, a prescindere dalla religione professata".

Il Crocifisso non è dunque una mera icona religiosa del Cristianesimo, ma contiene in sé anche altri valori universalmente riconosciuti (quali la fratellanza, la pace, la giustizia, ecc...), oltre ad essere  emblema dell'identità storico-culturale del nostro popolo.

Nel nostro ordinamento l'esposizione del Crocifisso in luoghi pubblici (nello specifico aule scolastiche), è attualmente prevista normativamente in due R.D. del 956/1924 e 1297/1928, tuttora in vigore.

Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna individua tra i propri obiettivi "il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti sul proprio territorio".

Vista l'indiscussa tradizione cristiana della società emiliano-romagnola, il presente progetto di legge vuole dare attuazione al principio sancito nella carta fondamentale della nostra Regione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P r o g e t t o    d i    l e g g e  REGIONALE

 

 

"Esposizione del crocifisso

negli edifici e nei locali degli  immobili regionali"

 

Art. 1

(Principi e finalità)

 

Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (all'articolo 2 comma 1 lettera c), sancisce tra i propri obiettivi , il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti sul proprio territorio.

Il Crocifisso rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da una specifica confessione religiosa, ed è un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili che  sono i valori che delineano l'attuale ordinamento regionale e statale.

Il Crocifisso, con il suo valore spirituale, contiene in sé anche i valori della identità storica e culturale, il concetto di fratellanza, di pace e di giustizia.

 

Art. 2

(Esposizione crocifisso negli edifici e nei locali degli immobili regionali)

 

La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi dell´art. 119 della Costituzione. I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell´art. 822 e seguenti del codice civile.

I beni immobili di proprietà sono in parte direttamente utilizzati dalla Regione e da enti da essa dipendenti o ad essa funzionali, in parte sono dati in uso a soggetti pubblici o a prevalente capitale pubblico o ad enti che operano senza finalità di lucro, o ad organizzazioni ed associazioni che perseguono finalità di interesse collettivo.

Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge è fatto obbligo esporre l'immagine del crocifisso, o un'icona cattolica, nei locali posti all'ingresso di ogni edificio degli immobili regionali di cui alla L.R. del 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali) come impiegati ai sensi del presente articolo.

   

 

Art. 3

(Sanzioni amministrative)

 

La mancata esposizione del Crocifisso ai sensi dell'art. 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da  euro 120,00 a euro 1.200,00.

Il procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al primo comma è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta Regionale fissa, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.

 

Art. 4

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

 

 

 Bologna, 8 aprile 2011

 

 

                                                                  Consiglieri Regionali Lega Nord

                                                                       Stefano Cavalli

                                                                       Roberto Corradi

                                                                       Manes Bernardini

                                                                       Mauro Manfredini

 

 

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